Statuto approvato alla fondazione
dell'Unione Sindacale Italiana nel 1912
Scopi e funzionamento
Art. 1.
L'Unione Sindacale Italiana ha per iscopo di riunire in
un'organizzazione Nazionale di classe, all'infuori di tutte le scuole
politiche o confessioni religiose, tutti i lavoratori di ogni sesso o
nazionalità residenti in Italia, coscineti della lotta da condurre per
la conquista del loro benessere e del loro diritto fino alla sparizione
del salariato e del padronato. essuno può servirsi del titilo d'iscritto
all'Unione o di una funzione affidatagli dall'Unione per qualsiasi atto
elettorale politico.
Art. 2.
Compongono l'Unione Sindacale Italiana le organizzazioni di resistenza
(leghe, sindacati o federazioni provinciali, regionali e nazionali,
Camere del Lavoro, ecc.) che accettano il presente statuto, accogliendo
nel proprio seno soltanto operai salariati.
Art. 3.
L'Unione Sindacale Italiana è organizzata tenendo conto da un lato della
località e dall'altro lato del ramo d'industria cui appartengono le
organizzazioni aderenti.
Perciò queste associazioni si raggruppano:
a) nei Comitati locali;
b) nei Sindacati nazionali d'industria.
Comitati locali
Art. 4.
In tutte le località ove esistano leghe aderenti all'Unione verrà
nominato previo accordo con le leghe stesse un Comitato locale composto,
a seconda dei casi, da 3 a 7 membri coi seguenti incarichi:
a) tenere la corrispondenza con la Segreteria dell'Unione fornendole
tutti i dati che questa richiederà sulle organizzazioni del luogo ed
eventualmente su quelle circonvicine;
b) riscuotere e trasmettere le quote di adesione alla segreteria stessa;
c) ricevere e far conoscere agli interessati le comunicazioni dell'Unione;
d) fare la propaganda e curare l'inscrizione nell'Unione delle organizzazioni locali non ancora inscritte.
Art. 5.
I comitati locali nominano nel proprio seno un segretario, che ha
l'incarico di corrispondere con la Segreteria dell'Unione sia per
l'organizzazione sia per la propaganda, sia per l'amministrazione.
Art. 6.
Nelle località ove il Comitato locale già esiste in base al regolamento
camerale e dove tutte le leghe aderiscono all'Unione, il Comitato stesso
si assumerà gli incarichi suddetti.
Se le organizzazioni di più comuni militrofi credono meglio di costituire un solo Comitato locale, possono farlo liberamento.
Nelle località ove cìè una sola lega aderente all'Unione sarà
sufficiente che questa nomini il corrispondente, senza formare il
Comitato locale.
Le Camere di lavoro aderenti in blocco all'Unione stabiliranno a loro
gradimento se questa deve corrispondere con i Comitati locali
direttmente o pel loro tramite.
Sindacati nazionali
Art. 7.
Sindacati nazionali d’industria si compongono delle leghe esistenti in
Italia appartenenti ad un determinato ramo della produzione o dello
scambio. E' loro scopo estendere sempre più la potenzialità della
resistenza coll'affiatamento di tutti i lavoratori che, pur esercitando
mestieri diversi, hanno un'affinità fondamentale pel lavoro che
compiono.
Art. 8.
Ogni Sindacato nazionale d’industria è libero di darsi l’organizzazione
interna che crede ed e autonomo nel suo funzionamento, dovendo soltanto
di fronte all'Unione assolvere ai seguenti incarichi:
a) Provvedere alla speciale propaganda tra gli operai del ramo
d’industria e fra essi promuovere la costituzione di nuove leghe;
b) dirigere in genere i movimenti di sua spettanza che abbiano carattere nazionale ed assistere quelli di carattere locale;
c) convocare gli speciali congressi nazionali;
d) dirimere le vertenze che sorgessero fra le leghe o le categorie ascritte al sindacato.
Art. 9.
Ogni Sindacato nazionale d’industria nomina un suo delegato permanente presso l’Unione, per comporre la Giunta Esecutiva.
Organi deliberativi
Art. 10
Gli organi deliberativi dell'Unione sono:
a) il Congresso;
b) il Comitato Centrale.
Art. 11
Il Congresso si convoca normalmente ogni anno, nell'epoca e nel luogo
fissati dal Comitato Centrale almeno tre mesi prima della data di
convocazione. Il Congresso ha poteri sovrani e quindi:
a) rivede, modifica o rinnova come costituente lo Statuto dell'Unione, quando lo ritenga necessario;
b) dà il suo voto sull'indirizzo generale, sulla gestione
amministrativa, sulla stampa e su tuttociò che è stato fatto, indicando
al tempo istesso la futura base d'azione dell'Unione;
c) giudica tutte le controversie interne che non si poterono risolvere in altra sede;
d) nomina la Segreteria;
e) designa l'organo ufficiale dell'Unione.
Art. 12.
Possono far parte del Congresso tutte le leghe che hanno adempiuto agli
obblighi statutari, inviando un rappresennante ogni 200 soci o frazione.
Le ulteriori norme pel funzionamento del Congresso verranno fissate in
apposito regolamento.
Art. 13.
In caso di necessità il
Congresso potrà essere convocato in anticipazione o straordinariamente,
quando lo richiedano il Comitato Centrale od almeno un quarto dei
Comitati locali.
Art. 14
Il Comitato Centrale si compone dei rappresentanti nominati dalle
organizzazioni locali in ragione di uno ogni 10.000 iscritti o frazione,
e di un rappresentante per ogni sindacato di industria.
Art. 15
Il Comitato Centrale ha i seguenti incarichi:
a) decidere sulle applicazioni pratiche dei voti emessi dal Congresso;
b) regolare e sorvegliare il funzionamento della Giunta Esecutiva e della Segreteria;
c) esaminare bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Giunta Esecutiva, prima di presentarli al Congresso;
d) convocare i congressi ordinari e straordinari, fissandone la data, il luogo e l'ordine del giorno;
e) stabilire quando lo crede necessario, o quando lo richiedano un
quarto delle organizzazioni aderenti il referendum su questioni di
grande importanza, per la cui soluzione non si possa attendere il
Congresso;
f) decidere quanto altro può essere necessario al buon andamento dell'Unione.
Art. 16.
Il Comitato Centrale si aduna regolarmente ogni quattro mesi e
straordinariamente tutte le volte che la Giunta Esecutiva od un quarto
dei propri membri dei ne ravvisano la necessità. I membri della
Segreteria assisteranno alle sedute del Comitato Centrale; ma avranno
voto puramente consultivo.
Organi Esecutivi
Art. 17.
Gli organi esecutivi dell'Unione sono:
a) la Giunta Esecutiva;
b) la Segreteria.
Art. 18.
La Giunta esecutiva è composta di 7 delegati scelti dal Comitato
Centrale nel proprio seno fra quelli che abitano nella città a sede
dell'Unione e nelle località immediatamente vicine, in modo che di essa
facciano parte 4 rappresentanti di organizzazioni locali e 3
rappresentanti dei Sindacati Nazionali d'Industria. La Giunta Esecutiva
ha i seguenti incarichi:
a) dar corso alle deliberazioni dei Congressi e del Comitato Centrale;
b) disporre il lavoro della Segreteria e controllarne il funzionamento;
c) sorvegliare l'indirizzo dell'organo ufficiale dell'Unione e riferirne al Comitato Centrale;
d) rivedere i conti dell'amministrazione e presentare la relazione relativa al Comitato Centrale;
e) attivare la propaganda e il lavoro di organizzazione in favore dell'Unione;
f) convocare straordinariamente il Comitato Centrale;
g) indire in caso di urgenza il referendum fra gli organizzati.
Art. 19.
La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente ogni mese e
straordinariamente quando la segreteria lo giudica necessario o ne fanno
richiesta almeno tre delegati.
Art. 20.
La Segreteria dell'Unione è nominata dal Congresso a scrutinio segreto e si compone:
- di un segretario generale;
- di un segretario amministrativo;
- di un segretario per la corrispondenza e la statistica.
Art. 21.
Il segretario generale ha la direzione e la responsabilità morale degli
uffici di segreteria, cura la propaganda generale dell'Unione la
rappresenta in tutte le circostanze ordinarie, convoca - d'accordo con
gli altri membri della Segreretia - in sedura straordinaria la Giunta
Esecutiva, riferisce a questa sull'andamento della Segreteria
dell'Unione, compila e trasmette al giornale prescelto i comunicati
ufficiali della Giunta Esecutiva.
Art. 22
Il Segretario Amministrativo tiene il ruolo delle organizzazioni
aderenti, cura la riscossione delle quote, dispone pel collocamento dei
fondi in base alle indicazioni della Giunta Esecutiva, presenta a questa
in ogni riunione ordinaria e tutte le volte che ne è richiesto un
prospetto della situazione finanziaria, prepara i bilanci preventivi e
consuntivi da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva e del
Comitato Centrale, è responsabile delle somme riscosse e di tutte quelle
affidate alla sua custodia.
Art. 23
Il segretario per la corrispondenza e la statistica tiene la
corrispondenza ordinaria con i singoli inscritti, con i comitati locali,
con le Camere del Lavoro, con i Sindacati nazionali d'industria ecc.;
compila - in base ai dati ufficiali e privati che può ottenere - le
statistiche degli aderenti all'Unione per località e per mestiere, come
pure degli organizzatori non aderenti e dei disorganizzati, delle
organizzazioni padronali e quelle riguardanti il movimento industriale
nazionale ed internazionale in modo da offrire l'indicazione più
completa possibile del lavoro fatto, e di quello da fare e delle forze
degli avversari da combattere in tutti i campi.
Art. 24
La Segreteria è riunita in permanenza nella località indicata dal
Congresso come sede dell'Unione. I segretari partecipano con voto
consultivo alle adunanze della Giunta Esecutiva.
Entrate dell'Unione
Art. 25
L'Unione fa fronte alle spese inerenti al suo funzionamento:
a) con un contributo fisso obbligatorio di cent. 10 all'anno pagato
dalle organizzazioni aderenti per ogni socio inscritto; b) con
sopratasse imposte dal Comitato Centrale, in caso di bisogno assoluto
ed urgente;
c) con sottoscrizioni volontarie.
Art. 26
Il contributo fisso e obbligatorio dovr à essere pagato dalle
organizzazioni aderenti non oltre il mese di aprile di ciascun anno. Le
organizzazioni che non avranno pagato le loro quote entro il 30 aprile
saranno dichiarate morose e private dei diritti statutari, che
riacquisteranno soltanto dopo essersi messe in pari. Se
un'organizzazione si renderà morosa per due anni consecutivi potrà
essere anche radiata dall'Unione.
Art. 27
Per le sopratasse imposte dal Comitato Centrale vigono le stesse norme
che pel contributo fisso ed obbligatorio. Il Comitato Centrale a seconda
dell'urgenza fisserà il termine pel versamento della sopratassa,
trascorso il quale le organizzazioni che non avranno compiuto il
versamento saranno dichiarate morose e trattate come è detto nell'art.
precedente.
Art. 28
Le sottoscrizioni volontarie fatte per conto ed in nome dell'Unione
dovranno essere sempre deliberate dal Comitato Centrale, o - in caso
d'urgenza - dalla Giunta Esecutiva.
Art. 29
I fondi dell'Unione raccolti sia come contributi fissi, che come
sopratasse o per sottoscrizione volontaria saranno amministrati dal
segretario amministrativo che ne sarà materialmente responsabile, sotto
il controllo di una commissione di tre persone nominate dal Comitato
Centrale.
Organo ufficiale
Art. 30
Oltre ai giornali che dichiarano di essere disposti ad accogliere i
comunicati degli organi deliberativi ed esecutivi dell'Unione, questa
designerà, in sede di Congresso, un giornale ufficiale che potrà venire
sussidiato nella misura del possibile. Il controllo sul giornale
ufficiale spetta al Comitato Centrale.
Alle organizzazioni aderenti è fatto obbligo di abbonarsi al giornale ufficiale dell'Unione.
Disposizioni transitorie
Art. 31
Fino a che le forze aderenti all’Unione non saranno organizzate
regolarmente sulle basi indicate dal presente statuto, i membri del
Comitato Centrale verranno eletti dal Congresso per quel che riguarda i
Sindacati nazionali d'industria. Il Congresso delegherà pure ai
compagni scelti a tale titolo a far parte del Comitato Centrale
l'incarico di organizzare ciascuno il rispettivo Sindacato Nazionale
d'Industria.
Art. 32
Non appena i Sindacati Nazionali d'industria saranno formati a termine
dello Statuto, e in ogni caso non oltre il dicembre 1913, verrà
convocato un nuovo Congresso generale dell'Unione, per dare ad essa il
suo assetto definitivo.
Art. 33
Nelle località ove esistono organizzazioni non inscritte all'Unione,
saranno accettate le adesioni individuali dei soci di quelle
organizzazioni. Le adesioni individuali saranno ricevute dal Comitato
locale col pagamento della quota di cent. 10 all'anno. Gli aderenti
individuali godranno di tutti i diritti al pari degli altri soci
dell'Unione, salvo quelli di partecipare al referendum ed alle nomine
dei delegati ai congressi. Nelle località ove non esiste alcuna
organizzazione inscritta all'Unione, gli organizzati che volessero
aderire a questa potranno formare un gruppo locale, che avrà tutte le
prerogative dei Comitati locali, salvo quella di partecipare ai
referendum. Inoltre i rappresentanti dei gruppi locali ai congressi
avranno soltanto voto consultivo.
Art. 34
La sede dell'Unione Sindacale Italiana è fissata fino al nuovo congresso in Parma, ed il suo organo ufficiale è l'Internazionale.