venerdì 23 dicembre 2011

Statuto della I Internazionale (AIT)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI

Considerando
Che l'emancipazione della classe operaia dovrà essere opera dei lavoratori stessi;
che la lotta per l'emancipazione della classe operaia non è una lotta per privilegi o monopoli di classe, ma per stabilire diritti e doveri uguali e per l'abolizione di ogni regime di classe;
che l'assoggettamento economico dei lavoratori ai detentori dei mezzi di lavoro, cioè delle sorgenti di vita è la causa prima della schiavitù in tutte le sue forme: miseria sociale, avvilimento intellettuale e dipendenza politica;
che di conseguenza l'emancipazione economica della classe operaia è il grande scopo a cui ogni movimento politico deve essere subordinato come mezzo;
che tutti gli sforzi tendenti a questo scopo fino ad oggi sono falliti, per mancanza di solidarietà fra i lavoratori di diversi mestieri nello stesso paese e per mancanza di una fraterna unione tra le classi operaie di diversi paesi;
che l'emancipazione del lavoro non è un problema né locale né nazionale ma sociale e abbraccia tutti i paesi nei quali esiste la società moderna e per la sua soluzione è necessario l'apporto teorico e pratico dei paesi più avanzati;
che il movimento che sta per rinascere tra gli operai dei paesi più industrializzati d'Europa, mentre risveglia nuove speranze, dà il solenne avvertimento di non ricadere nei vecchi errori e di unire al più presto gli sforzi isolati.
Per queste ragioni,
l'Associazione Internazionale dei Lavoratori è stata fondata.
Essa dichiara,
che tutte le società e individui che vi aderiscono riconosceranno come base della loro condotta verso tutti gli uomini, senza distinzione di colore, di fede, di nazionalità, la Verità, la Giustizia, la Morale;
nessun dovere senza diritti, nessun diritto senza doveri.
Lo statuto seguente è stato concepito in questo spirito:
Art.1 - L'Associazione è stata stabilita per creare un punto centrale di comunicazione e di cooperazione tra le società operaie dei diversi paesi aspiranti al medesimo scopo: il mutuo appoggio, il progresso e l'affrancamento della classe operaia.
Art.2 - Il nome di questa associazione sarà Associazione Internazionale dei Lavoratori.
Art.3 - Tutti gli anni avrà luogo un Congresso operaio generale composto di delegati delle branche dell'Associazione.
Questo Congresso proclamerà le aspirazioni comuni della classe operaia, prenderà le misura necessarie per il successo dell'opera dell'Associazione Internazionale e ne nominerà il Consiglio Generale.
Art.4 - Ogni Congresso fisserà la data e la sede della riunione del Congresso seguente.
I delegati si riuniranno in pieno diritto nel luogo e nel giorno designati senza necessità di una speciale convocazione.
In caso d'urgenza il Consiglio generale potrà cambiare il luogo del Congresso senza tuttavia cambiare la data.
Tutti gli anni il Congresso riunito indicherà la sede del Consiglio generale e ne nominerà i membri.
Il Consiglio generale eletto avrà il diritto di cooptare nuovi membri.
Al Congresso annuale il Consiglio generale farà un rapporto pubblico dei suoi lavori.
In caso di bisogno potrà convocare il Congresso prima del termine fissato.
Art.5 - Il Consiglio generale sarà composto di lavoratori appartenenti alle diverse nazioni rappresentate nell'Associazione Internazionale.
Sceglierà nel suo seno i membri della segreteria necessari per la gestione di affari come tesoriere, segretario generale, segretari particolari per i diversi paesi, ecc.
Art.6 - Il Consiglio generale funzionerà come agente internazionale fra i diversi gruppi nazionali e locali, in modo tale che gli operai di ogni paese siano costantemente al corrente dei movimenti della loro classe negli altri paesi; che si faccia contemporaneamente e nello stesso spirito un'inchiesta sulle condizioni sociali, che le questioni d'interesse generale proposte da una società siano esaminate da tutte le altre e quando è necessaria un'azione immediata come nel caso di dispute internazionali tutti i gruppi dell'Associazione possano agire simultaneamente e in maniera uniforme.
A suo giudizio il Consiglio generale sceglierà i problemi da sottoporre alle società locali e nazionali.
Per facilitare le sue comunicazioni il Consiglio generale pubblicherà un bollettino periodico.
Art.7 - Poiché il successo del movimento operaio in ogni paese non può essere assicurato che dalla forza derivante dall'unione e dall'associazione, poiché l'azione del Consiglio generale sarà più efficace se invece di corrispondere con un gran numero di piccole società locali isolate le une dalle altre, il Consiglio può mettersi in comunicazione con alcuni grandi centri nazionali delle società operaie.
Per questo motivo i membri dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori dovranno fare il possibile per riunire le società operaie ancora isolate nei loro rispettivi paesi in associazioni nazionali rappresentate da organismi centrali.
Non c'è bisogno di dire che l'applicazione di quest'articolo è subordinata alle leggi particolari di ogni paese e che astraendo dagli ostacoli legali ogni società locale indipendente avrà il diritto di corrispondere direttamente con il Consiglio generale.
Art.7bis - Nella sua lotta contro il potere collettivo delle classi possidenti, il proletariato non può agire come classe se non costituendosi esso stesso in partito politico distinto e opposto a tutti i vecchi partiti formati dalle classi possidenti.
La costituzione del proletariato in partito politico è indispensabile per assicurare il trionfo della rivoluzione sociale e del suo scopo supremo: l'abolizione delle classi.
La coalizione delle forze operaie già ottenuta con la lotta economica deve servire come leva nelle mani di questa classe nella sua lotta contro il potere politico dei suoi sfruttatori.
Poiché i padroni della terra e del capitale si servono sempre dei loro privilegi politici per difendere e perpetuare il loro monopolio economico e per asservire il lavoro, la conquista del potere politico diventa un dovere fondamentale per il proletariato.
Art.8 - Ogni sezione ha il diritto di nominare i suoi segretari corrispondenti con il Consiglio generale.
Art.9 - Chiunque adotta e difende i principi dell'A.I.L. può essere accolto come suo membro.
Ogni sezione è responsabile dell'integrità dei suoi membri.
Art.10 - Ogni membro dell'Internazionale riceverà l'appoggio fraterno dei membri dell'Associazione quando cambia paese.
Art.11 - Sebbene unite da un legame fraterno di solidarietà e di collaborazione tutte le società operaie aderenti all'Associazione conserveranno intatta la loro organizzazione particolare.
Art.12 - La revisione del presente statuti può essere fatta ad ogni Congresso su richiesta dei due terzi dei delegati presenti.
Art.13 - Tutto ciò che non è previsto dal presente statuto sarà stabilito da regolamenti speciali che ogni Congresso potrà cambiare.

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